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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in
possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale
di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe
degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe
possono accedere, attraverso prova integrative di italiano e di
matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della
ottava classe postelementare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE