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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo ordinario annuo di
30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 a favore
della Lega navale italiana, ente di diritto pubblico, affinche', nel
quadro dei suoi compiti istituzionali, l'ente provveda in particolare
alla propaganda marinara fra, i giovani mediante pubblicazioni,
tabelle divulgative inerenti alla sicurezza della vita umana in mare,
conferenze, viaggi premio marittimi e addestramento su piccole
imbarcazioni.