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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le obbligazioni emesse dagli istituti regionali per il credito a
medio termine alle piccole e medie imprese, di cui alle leggi 22
giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742,
gia' costituiti con particolari provvedimenti o da costituirsi, sono
parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse
di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui
quali l'istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni
e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche
Amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione
e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali sono autorizzati,
anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti,
ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni dei detti
istituti regionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
SEGNI
MORO - MEDICI - TREMELLONI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE