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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento degli istituti
di istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera
assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio
1961, n. 128, e i professori appartenenti a ruoli transitori ordinari
annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 815, i quali anteriormente all'entrata in vigore della legge
22 settembre 1960, n. 1079, completavano l'orario di servizio nei
ginnasi e negli istituti medi di secondo grado, possono essere
utilizzati, per completamento d'orario, fino ad un massimo di 18 ore
settimanali nelle classi dei ginnasi, nella prima classe dei licei
scientifici, nel primo biennio degli istituti magistrali, o negli
istituti tecnici, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla prima
lingua.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1964
SEGNI
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE