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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga a quanto disposto dal capo III del regio decreto 2 aprile
1885, n. 3095, la spesa di lire 250 milioni relativa ad opere
marittime indispensabili ed urgenti eseguite nei porti di Monfalcone
e Grado situati oltre il confine orientale esistente prima della
guerra 1915-18, e' assunta a totale carico dello Stato.
Detta spesa gravera' sul capitolo 140 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1964
SEGNI
MORO - PIERACCINI - TAVIANI
- COLOMBO - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE