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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono
ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti
doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta
generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e
indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna
voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.