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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti
per funzione, e' attribuito un assegno integrativo mensile, non
pensionabile, nelle seguenti misure:
a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo
presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto
della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di
cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche,
lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed
equiparati, dire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati,
dire 70.000;
b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed
equiparati, lire 55.000;
c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati,
lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari,
lire 24.000;