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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti indicati nell'articolo 1
della legge 21 giugno 1964, n. 463, hanno facolta' di derogare, fino
al 31 dicembre 1964, alle norme contenute in tale articolo.
I lavori appaltati, concessi od affidati, avvalendosi della
facolta' attribuita dal precedente comma, sono soggetti alle norme in
materia di appalti e di revisione dei prezzi vigenti prima della data
di entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, nonche' alle
norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di detta legge.