Legge Ordinaria n. 68 del 26/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1964 n. 62)
Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   termine  del  31  dicembre  1963  fissato  dal  secondo  comma
dell'articolo  54  della  legge  24  luglio  1962,  numero  1073,  e'
prorogato al 31 marzo 1964.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1964

                                SEGNI

                                                           MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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