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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma
dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, e'
prorogato al 31 marzo 1964.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1964
SEGNI
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE