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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1964 e fino al 31 dicembre 1964 si
applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le
modificazioni ed aggiunte contenute nelle leggi 22 dicembre 1959, n.
1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, e 14 febbraio 1963, n. 76.