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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal
seguente:
"I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il
miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in
genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:
a) dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per i
lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500
milioni;
b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo
le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle
opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire
100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del
Genio civile, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire
100 milioni.
Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono
esprimere parere:
a) il Consiglio provinciale di sanita' ed il Comitato tecnico
amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la
spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
b) il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a lire 500
milioni".