Legge Ordinaria n. 717 del 10/08/1964 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1964 n. 218)
Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal
seguente:
  "I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il
miglioramento  e  la  sistemazione  di  ospedali, istituti di cura in
genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:
    a) dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per i
lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500
milioni;
    b)  dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo
le  rispettive  attribuzioni:  di  concerto  con il provveditore alle
opere  pubbliche,  se  l'intera opera e' di importo compreso tra lire
100  milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del
Genio  civile,  se  l'intera opera e' di importo non superiore a lire
100 milioni.
  Sui  progetti  delle  opere  indicate  nel  precedente comma devono
esprimere parere:
    a)  il  Consiglio  provinciale  di sanita' ed il Comitato tecnico
amministrativo  presso  i  Provveditorati alle opere pubbliche, se la
spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
    b)  il  Consiglio  superiore di sanita' ed il Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  se  la  spesa  totale e' superiore a lire 500
milioni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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