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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita
alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la
maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n.
66, e' concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute
nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Gli accertamenti della cecita' assoluta o del residuo visivo
previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di
due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle
Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.