Legge Ordinaria n. 718 del 10/08/1964 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1964 n. 218)
Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  minorati  della vista, che siano titolari di assegno a vita
alla  data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  11  agosto  1963,  n.  1329,  la
maggiorazione  di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n.
66,  e'  concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute
nell'ultimo  comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
  Gli  accertamenti  della  cecita'  assoluta  o  del  residuo visivo
previsti  dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di
due   anni   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dalle
Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.
 

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