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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo statale annuo, fissato in L. 28.000.000 dalla legge
18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio
1962, n. 1073, per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale
d'arte drammatica, e' elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a
L. 48.000.000.