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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soggette alle disposizioni della presente legge le vendite a
rate effettuate da imprenditori commerciali nei confronti dei
privati, aventi per oggetto i seguenti beni non usati:
apparecchi televisivi il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;
elettrodomestici il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;
apparecchi radio riceventi, macchine destinate alla incisione,
registrazione e riproduzione di suoni, il cui prezzo sia superiore a
lire 60.000;
macchine fotografiche ed apparecchi cineottici il cui prezzo sia
superiore a lire 50.000, ad esclusione degli apparecchi ad uso
scientifico, professionale, industriale ed artigiano;
natanti da diporto e motori marini relativi, il cui prezzo sia
superiore a lire 100.000;
motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cmc. ed autovetture,
destinate ad uso privato, per trasporto di persone, o promiscuo di
persone e cose.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
vendite con pagamento a prezzo differito in unica soluzione ed alle
vendite configurate come contratto di locazione, quando sia convenuto
che al termine di esse la proprieta' delle cose sia acquisita al
conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
Si considera locazione con patto di futura vendita la cessione a
titolo oneroso effettuata nei confronti del precedente locatario
dello stesso bene, quando tra la scadenza del contratto di locazione
e la successiva vendita non sia decorso l'intervallo di almeno sei
mesi.
Le disposizioni della presente legge, quando il prezzo e' pagato da
un terzo sovventore, si applicano nei rapporti fra il terzo
sovventore e l'acquirente.