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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610,
concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le
seguenti modificazioni:
"All'articolo 3, dopo le parole: "o depositi fiduciari di qualsiasi
specie", e' apposto un punto fermo.
Il rimanente testo dello stesso articolo e' sostituito dai commi
seguenti:
"L'aumento dei tributi di cui al precedente articolo 1 si applica
anche agli spiriti, alle acqueviti, ai liquori, agli estratti
alcoolici, alle profumerie alcooliche, nonche' ai marsala, ai vermut
ed agli altri vini aromatizzati ed alle specialita' medicinali,
liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se
viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
quantita' superiore a 200 litri idrati.
Per i marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati e le
specialita' medicinali la misura del contenuto alcoolico da
assoggettare all'aumento dell'imposta e' determinata, in via
forfettaria, in litri anidri due di alcole per ettolitro di prodotto
finito.
I possessori dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente
articolo dovranno fare denuncia delle quantita' possedute, anche se
viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata
in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione anche tramite il piu' vicino Ufficio
doganale o Comando della Guardia di finanza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addi' 15 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE