Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196, e' cosi' modificato:
"Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove
scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione
dovra' aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera
la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del
presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa
di cui alla lettera b)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addi' 15 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE