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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n.
357, e' sostituito dai due seguenti:
"In ogni caso la sospensione non potra' protrarsi oltre
ventiquattro mesi dalla data della catastrofe.
Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di
ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima
del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate
dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto
giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9
ottobre 1965".