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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di
cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165,
modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il
periodo compreso fra la data di nomina in ruolo - conferita per
effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni - e la
decorrenza della nomina - riconosciuta ai sensi dello stesso primo
comma dello articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato
dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 - deve essere
considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai
concorsi. Agli stessi fini e' parimenti considerato come servizio
scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui
all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE