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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fissato in 40 anni il limite superiore di eta' per la
partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli
organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T ed U, annesse alla
legge 3 novembre 1961, n. 1255, e per l'immissione nei ruoli del
personale scientifico degli Osservatori astronomici e
dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145
e 18 marzo 1958, n. 276, nonche' per l'ammissione nel ruolo di
carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di
cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255.
Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione
ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle
Sovrintendenze alle antichita' e belle arti (ruolo degli archeologi -
ruolo degli storici dell'arte - ruolo degli architetti - Tabella G
annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264) e ai concorsi di accesso
alla carriera dei restauratori di opere d'arte (Tabella H annessa
alla stessa legge 7 dicembre 1961, n. 1264).
La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai
concorsi gia' banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, purche' non siano scaduti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione.