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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A integrazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n.
1128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti
ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello
Stato anche agli effetti della assegnazione di case popolari ed
economiche costruite da cooperative mutuatarie della Cassa depositi e
prestiti e rientrano nelle categorie previste dall'articolo 91 del
testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.