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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROROGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, e'
sostituito dal seguente:
"Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici
ospitalieri di Roma:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione.
Il presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti
fisioterapici ospitalieri e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita'.
Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere
riconfermato.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e
presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da
portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al
funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attivita' degli uffici e dei
servizi).