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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e
valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno
1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto
1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per
oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad
un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle
degli istituti di credito fondiario.
Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a
titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi
nazionali o esteri.
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti
aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo
Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE