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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A richiesta degli interessati, puo' essere accordata la
importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di
quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate
nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati.
L'importazione di cui al precedente comma e' subordinata ad
apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze,
su proposta del Ministero del commercio con l'estero alle condizioni
e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del
commercio dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.