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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
investire in operazioni di mutui al personale le disponibilita' del
patrimonio del Fondo pensioni sussidi e quelle del patrimonio del
Fondo di garanzia per le cessioni anche oltre i limiti di somma
fissati dalla legge 15 dicembre 1949, n. 965, ferma restando la
disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 del regio
decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito in legge 2 marzo
1931, n. 251, relativa al versamento annuale degli avanzi di gestione
del Fondo di garanzia per le cessioni all'Opera di previdenza del
personale delle ferrovie dello Stato.
Sui detti finanziamenti verra' corrisposto al Fondo pensioni e
sussidi ed al Fondo di garanzia per le cessioni l'interesse annuo del
cinque per cento, a carico della gestione mutui al personale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - JERVOLINO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE