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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n.
1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si
applicano, con le modalita' dalle stesse stabilite, a coloro che
comunque denominati ed assunti, purche' entro il 15 maggio 1964, con
retribuzione su fondi gia' stanziati negli stati di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione
centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra presso le
intendenze di finanza.