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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio
delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella
dei sottoprodotti, istituito con decreto-legge 2 dicembre 1935, n.
2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive
modificazioni, e' abolito con effetto dal 1 gennaio 1965.
A decorrere dall'anzidetta data e' istituita una imposta erariale
di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane.
La misura di detta imposta e' stabilita in lire 70 per chilogrammo
di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche di
farina di banane.
Per le banane di produzione nazionale, l'imposta e' corrisposta dal
produttore all'atto della, vendita ed e' accertata e riscossa per
conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo
competenti per territorio. Ai Comuni ed agli appaltatori del servizio
di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per
cento sull'ammontare lordo delle riscossioni.
Per le banane provenienti dall'estero, la imposta e' corrisposta
dall'importatore all'atto dell'importazione ed e' accertata e
riscossa dalle dogane.