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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo e il secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
modificato con la legge 1 maggio 1941, n. 422, e con il regio
decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, sono sostituiti dal seguente:
"Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di
produzione, a cura del Ministero della sanita', e' stabilita e
pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere
della Federazione degli ordini dei farmacisti".
Nel settimo comma dello stesso art. 125 le parole: "Il Ministro per
l'interno" sono sostituite con le altre: "Il Ministro per la
sanita'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MARIOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE