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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nel quinquennio corrente tra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre
1965, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonche' le
aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'art. 6 della
legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali e alle risultanze di gestione.
Il decreto di cui al precedente comma portera' la stessa decorrenza
degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate
le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo
e massimo, di cui all'art. (6 della legge 27 dicembre 1953, numero
967.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - DELLE FAVE -
COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE