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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' soppresso il disposto di cui alla lettera b) dello articolo 227
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli:
REALE