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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' sostituito dal
seguente:
"I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei
mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori
pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
del Consiglio superiore di sanita', se il progetto importi una spesa
superiore a 500 milioni di lire.
Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i
progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il
Consiglio provinciale di sanita'.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' e d'urgenza ed indifferibilita' delle opere ai fini
dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e
successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque
altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da
disposizioni legislative o regolamentari".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - MEDICI - TAVIANI -
REALE - TREMELLONI -
COLOMBO - MANCINI -
FERRARI AGGRADI - SPAGNOLLI
- MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE