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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dal
seguente:
"in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito
fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in
titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con
esclusione di societa' di assicurazione, quotate in Borsa da almeno
un quinquiennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11.
L'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non dovra'
superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare
della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di
investimenti azionari, non potra' superare il 3 per cento del
capitale della societa' cui si riferiscono le azioni.
I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione
saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con
il Ministro per il tesoro".
Il n. 8, dell'articolo 30 del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito
dal seguente:
"azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito
fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica,
titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con
esclusione di societa' di assicurazione, quotate in borsa da almeno
un quinquennio.
L'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non dovra'
superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare
della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di
investimenti azionari, non potra' superare il 3 per cento del
capitale della societa' cui si riferiscono le azioni.
I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione
saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con
il Ministro per il tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE