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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, di cui alla
tabella C, n. 1, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109,
modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si
applicano in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi netti
d'importo inferiore a lire 71 e nella misura del 45 per cento per i
prezzi netti d'importo superiore a lire 950.
Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere,
l'aliquota e' stabilita in base alle seguenti formule:
y = 0,24 x - 11,80, per i prezzi netti da L. 71 a L. 120;
y = 0,20 x - 7 per i prezzi netti da L. 121 a L. 160;
y = 0,125 x + 5 per i prezzi netti da L. 161 a L. 200;
y - 0,04 x + 22 per i prezzi netti da L. 201 a L. 450;
y = 0,01 x + 35,50, per i prezzi netti da L. 451 a L. 950;
ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.