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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' soggetto a vigilanza del Ministero della sanita' l'esercizio
dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
La vigilanza si estende:
a) alla formazione tecnico-professionale;
b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
c) all'esercizio dell'arte predetta.