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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici,
di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' dovuta nella aliquota
fissa del 26,50 per cento.
L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo
ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola
manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli
accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli e'
concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un
abbuono del 28,301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma
del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non puo' superare
lire 20 milioni.