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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio
finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione o
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano.
Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n.
1317, e' elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio
finanziario 1965.