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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre
che nelle localita' gia' indicate dall'articolo 345 del testo unico
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni ed integrazioni, qualora ricorrano particolari
esigenze, puo' costruire alloggi per la generalita' degli impiegati
anche in Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto,il Guardasigilli REALE