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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere
autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di
eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI -
TREMELLONI - REALE
- ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE