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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono
intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente
nonche' agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato
servizio da sottufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI -
TREMELLONI - TAVIANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE