Legge Ordinaria n. 1171 del 13/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1965 n. 272)
Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente la istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  testo  dell'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1834,
n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, 6 sostituito dal
seguente:

                              Art. 20.
                (Sospensione condizionale della pena)

  La  sospensione condizionale della pena puo' essere ordinata, nelle
condanne  per  reati  commessi  dai  minori  degli anni 18, quando si
infligga  una pena restrittiva della liberta' personale non superiore
a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena
detentiva  e  convertita  a norma di legge, priverebbe della liberta'
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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