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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il testo dell'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1834,
n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, 6 sostituito dal
seguente:
Art. 20.
(Sospensione condizionale della pena)
La sospensione condizionale della pena puo' essere ordinata, nelle
condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si
infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore
a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena
detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta'
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE