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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
recante norme per l'incentivazione della attivita' edilizia, con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per
la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per
le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative
edilizie, nonche' degli enti, istituti e societa' di cui all'articolo
16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni,
sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un
miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e
cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo
e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono
essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.
Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del
sindaco del Comune interessato, anche su aree:
a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi
comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile
1962, n. 167, purche' siano giu' dotate dei servizi indispensabili,
ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio,
ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro
spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;
b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano
nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la
possibilita' di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che
risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo
biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione
sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od
approvati, o dei programmi di fabbricazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
programmi di edilizia popolare finanziati in virtu' di precedenti
leggi sulla edilizia economica e popolare".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonche' le Casse di
risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono
autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie,
a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del
presente titolo, di un programma straordinario per favorire la
costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti
previsti dall'articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della
spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione
della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.
I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro
il limite massimo del 23 per cento dello ammontare complessivo delle
operazioni di mutuo che si effettuino ai sensi del presente titolo,
sempre che trattasi di abitazioni gia' costruite che abbiano ottenuto
la dichiarazione di abitabilita' in data non anteriore al 1 gennaio
1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che non siano state oggetto di precedenti
alienazioni.
I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla
costruzione.
I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono
garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento
degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.
La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma,
diventera' operante entro 120 giorni dalla conclusione
dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente
ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e
cio' purche' l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro
un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su
apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.
La garanzia dello Stato continuera' a sussistere, qualora, dopo la
stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo
intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse
la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25
anni, con facolta' di estinzione anticipata, e non possono gravare
sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e
vari nonche' spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento
annuo, oltre il rimborso del capitale.
I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.
I mutui in contanti vengono stipulati con le modalita' di cui
all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli
Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza,
oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel
relativo collocamento.
I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla
percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinche'
il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.
I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto e' a loro
carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui
sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi, entro il
termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori
pubblici, con gli Istituti indicati nell'articolo 4.
Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori
pubblici, e' autorizzato a stipulare con gli Istituti anzidetti le
convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge
del presente decreto.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di
bollo e imposte di registro".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Allo scopo di porre gli Istituti indicati nell'articolo 4 in
condizioni di limitare, ai sensi del predetto articolo, l'onere
totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici
corrisponde agli Istituti stessi un contributo pari alla differenza
tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai
mutuatari. Nel costo effettivo e' compresa, oltre alle voci di cui al
comma ottavo dell'articolo 4, ove del caso, la provvigione per la
perdita relativa al collocamento delle cartelle. Il costo effettivo
dell'operazione di mutuo e' stabilito semestralmente, previo parere
del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con
decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i
lavori pubblici.
La concessione dei contributi e' disposta, con decreto del
provveditore regionale alle opere pubbliche, competente per
territorio, ai singoli Istituti sulla base dei contratti di mutuo
stipulati.
Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908".
All'articolo 7, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) alla ripartizione, territoriale e fra le categorie di cui al
successivo articolo 9, dei contributi previsti dal presente titolo".
All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per l'acquisto
e la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. E' consentita, per
ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25
metri quadrati".
Dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"Il Ministro per i lavori pubblici stabilira' con proprio decreto,
con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro
quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o costruire
con i benefici del presente decreto, nonche' l'incidenza massima del
costo delle aree".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a
favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove
gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune
stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano gia'
ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprieta' di altri
alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle
Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui
di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonche' coloro che siano
iscritti nei ruoli della Imposta complementare per un reddito netto
annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore
a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro".
L'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 9, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono,
singolarmente ovvero riuniti in consorzi o cooperative, sia a
proprieta' indivisa che a proprieta' individuale, acquistare o
costruire le abitazioni".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una
relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle
abitazioni da acquistare o da costruire, debbono essere presentate
non oltre il 31 dicembre 1965 ad uno degli Istituti indicati
nell'articolo 4.
L'Istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di
considerazione, invita il richiedente a presentare, se trattasi di
nuova costruzione, il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di
spesa particolareggiato ovvero, se trattasi di acquisto di abitazione
gia' costruita o in corso di costruzione, la pianta dell'abitazione
stessa con l'indicazione del prezzo di acquisto od una relazione
sulle caratteristiche del fabbricato, unitamente alla documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei
benefici previsti dal presente titolo.
Saranno preferite, in ordine di presentazione, le domande che si
riferiscano a costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti
dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e che abbiano i prezzi meno
elevati in relazione ai limiti stabiliti nel decreto del Ministro per
i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8. Altri
criteri preferenziali, subordinatamente ai due precedentemente
indicati, potranno essere stabiliti con decreto del Ministro per i
lavori pubblici".
All'articolo 11, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente
articolo 6, gli Istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare
all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente:
a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei
lavori, gli elaborati del progetto esecutivo di cui al precedente
articolo ed il relativo contratto di mutuo;
b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del
precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il
relativo contratto di mutuo;
c) la documentazione comprovante il possesso dei prescritti
requisiti da parte dei destinatari delle abitazioni di cui alle
lettere a) e b) del precedente articolo 9.
Gli Uffici del Genio civile accertano la rispondenza delle
abitazioni alle caratteristiche di cui al precedente articolo 8 ed
agli elaborati di progetto, nonche' il possesso da parte dei
mutuatari dei requisiti richiesti e trasmettono al Provveditorato
regionale alle opere pubbliche la domanda di concessione del
contributo munita di un certificato di regolare esecuzione delle
costruzioni ovvero per le abitazioni di cui al punto b) un
certificato di conformita' ai citati requisiti".
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"E' vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla
lettera c) dell'articolo 9, degli appartamenti costruiti con le
agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle
stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i
requisiti previsti dall'articolo 8, purche' il costruttore rinunci,
per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al
mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.
Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi
personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo
grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o
dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo e' ad essi vietata la
locazione o la alienazione dell'alloggio.
L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione e'
demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale
accertamento sara' data comunicazione all'interessato, all'Istituto
mutuante e alle autorita' finanziarie competenti.
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio,
quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione
regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso
provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia".
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"ART. 12-bis. - L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8
e 12 importa la risoluzione di diritti del contratto di mutuo
contemplato all'articolo 4 della presente legge e la decadenza da
ogni altro beneficio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - PIERACCINI
- COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE