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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono valide a tutti gli effetti le operazioni doganali compiute dai
militari della Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964
fino a tutto il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del
decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, non convertito in legge, e
del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre
1964, n. 279.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 19685
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE