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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo di lire 8.600.000 a favore del Comitato
internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n.
800, e' elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.