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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
viene cosi' modificato:
"Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri
abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella
rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati,
l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvedera' alla
realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi
sia le caratteristiche di autostrade senza pedaggio, sia le
caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade
esistenti.
I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno
riconosciuti come tali con decreto del Ministro per i lavori
pubblici".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE