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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie
forestali e dagli allievi guardie forestali che abbiano compiuto
l'intera ferma triennale e' valevole ad ogni effetto come servizio
militare di leva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 27 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
- FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE