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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dello Istituto
nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali
prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.
Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1 gennaio 1965, la lettera
b) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma, dell'articolo 2
della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE