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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei casi in cui il Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli
Scambi di Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani
in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi
con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771,
abbia dichiarati illegittimi i provvedimenti di liquidazione e
confisca adottati dalle autorita' francesi in Tunisia a carico di
cittadini italiani, questi ultimi, qualora, ai sensi del decreto
legislativo 6 aprile 1948, n. 521, abbiano beneficiato di un
provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in
esecuzione del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme
loro riconosciute dal lodo stesso, nonche' la reintegrazione del
complesso dei beni provenienti dal Servizio liquidazioni francese, ed
attualmente in possesso del Governo italiano, nello stato in cui i
beni stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per
quanto attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni, La
facolta' concessa con le disposizioni di cui al presente articolo e'
estesa anche ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note
italo-francesi sopra citati.