Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della
legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai
seguenti "Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in
ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da
conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame
una votazione, non inferiore a otto decimi con non meno di sette
decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non
inferiore a settantacinque centesimi.
Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine
di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i
concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non
inferiore a settantacinque centesimi.
La tabella per la valutazione dei titoli e' predisposta dal
Ministro per la pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito
il parere della competente sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio
e, di cultura".