Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono istituite, per il disimpegno di tutte le attivita' relative alle
opere marittime e al servizio escavazione porti finora attribuite
all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, una
sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in
Trieste, con competenza territoriale sul litorale fino al limite del
territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e una sezione autonoma
del Genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul
litorale dal confine tra le province di Pesaro e Forli' al confine
tra le province di Ferrara e Rovigo.
E' abrogato l'art. 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.