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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero dei posti di direttore capo di cui alla tabella D annessa
alla legge 22 luglio 1961, n. 628, e' elevato a 12.
In corrispondenza di ogni impiegato che consegna la promozione in
applicazione del comma precedente e fino alla sua cessazione dal
servizio e' mantenuto vacante nel ruolo della carriera direttiva di
cui alla tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, un
posto di qualifica corrispondente a quella rivestita anteriormente
alla promozione e un posto della qualifica iniziale.
Nei confronti dei rimanenti impiegati appartenenti al ruolo ad
esaurimento resta fermo il disposto dello ultimo comma dell'art. 23
della legge precitata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE