Legge Ordinaria n. 121 del 01/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1965 n. 66)
Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico   della   banda   dell'Arma  dei  carabinieri  e'  cosi'
stabilito:
    1 ufficiale, maestro direttore;
    1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore;
    102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.
  Il  personale  della  banda  dell'Arma  dei carabinieri e' compreso
nell'organico dell'Arma.
  Non  possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e
carabinieri  in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche
se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.
noteart;
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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