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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri e' cosi'
stabilito:
1 ufficiale, maestro direttore;
1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore;
102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.
Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri e' compreso
nell'organico dell'Arma.
Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e
carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche
se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.
noteart;